Chiunque sia proprietario di un immobile nel quale non abita si chiede come funziona la locazione, ed in particolare quali siano le imposte previste per poter affittare la propria abitazione.
Innanzi tutto è necessario fare qualche piccola premessa. Il canone di locazione corrisposto al locatore contribuisce alla formazione del reddito annuo del locare, reddito sul quale quest’ultimo dovrà pagare l’IRPEF con l’aliquota corrispondente al proprio scaglione di reddito.
Ai proprietari degli immobili sono offerte due possibilità, possono infatti scegliere di corrispondere l’imposta sulla locazione attraverso la dichiarazione IRPEF oppure attraverso la cedolare secca. Nel primo caso, come già visto, il canone va a formare il reddito annuo, insieme agli altri redditi percepiti dal locatore. Con la cedolare secca si paga un’imposta fissa che va a sostituire l’Irpef tutte le relative addizionali, la cedolare secca è un sistema alternativo e di conseguenza bisogna specificare la propensione per questa tipologia di imposizione fiscale. Scopriamo qualche dettaglio in più, anche con riguardo alle ipotesi di morosità, alla cedolare secca inquilino moroso e all’Irpef.
Irpef o cedolare secca: quale delle due è più conveniente
Le due tipologie di imposizione fiscale, Irpef e cedolare secca, sono davvero molto diverse tra loro ed entrambe hanno lati positivi e negativi, di conseguenza è fondamentale comprendere quale sia la più adatta per le proprie esigenze. In linea generale non si può dire quale delle due sia più conveniente poiché dipende dalla situazione reddituale di ogni soggetto, bisogna comprendere se si abbiano altri redditi, se si può beneficiare di detrazioni o di deduzioni fiscali, perciò è bene confrontarsi col proprio commercialista e scegliere il metodo più congeniale.
Nel caso si scelga la cedolare secca bisogna tenere presente che, trattandosi di una scelta opzionale ed alternativa rispetto all’Irpef, bisognerà specificare l’opzione per questa tipologia di tassazione.
Agevolazioni fiscali per i canoni di locazione non percepiti per morosità dell’inquilino
Col decreto sostegni, in particolare con un emendamento dell’art. 3 quinquies del D.L. 34/2019, è stata introdotta la detassazione dei canoni di locazione non pagati dai conduttori. La misura fa riferimento a tutti i canoni non percepiti a partire dal 1 gennaio 2020, anche per contratti stipulati in data precedente. Prima dell’emendamento il beneficio era rivolto solo ai contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2020, in questo senso si coglie l’importanza dell’emendamento alla norma, che ha fortemente dilatato la porta e l’ambito di applicazione della norma.
Requisiti per accedere all’esenzione fiscale
Per accedere all’esenzione dal pagamento delle imposte per i canoni di locazione non percepiti per morosità è necessario che tale morosità sia provata attraverso un’ingiunzione di pagamento o attraverso la procedura di sfratto. A differenza di come avveniva in precedenza vi è stata una sorta di anticipazione della tutela poiché si può ottenere l’esenzione dal momento dell’inizio della procedura di sfratto e non più dal termine di tale procedura. Come detto non ci sono invece requisiti riguardanti la data di stipulazione del contratto di locazione.